Art. 14.
(Soggetto attivo, condotta, evento e nesso di causalità).

      1. In materia di soggetto attivo, condotta, evento e nesso di causalità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che:

              1) quando la qualifica del soggetto attivo presupponga la titolarità di particolari poteri o doveri giuridici, essa si riferisca alla persona cui questi sono attribuiti al momento del fatto, nonché a chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i medesimi poteri giuridici;

              2) nessuno sia punito per una azione od omissione prevista dalla legge come reato se non l'abbia posta in essere con coscienza e volontà;

              3) sia esclusa la responsabilità di chi abbia commesso il fatto per forza maggiore o per costringimento fisico e che, in quest'ultimo caso, ne risponda l'autore della violenza;

              4) nessuno sia punito se la sua condotta attiva od omissiva non sia stata condizione necessaria dell'evento dannoso o pericoloso;

              5) la responsabilità per l'evento sia esclusa quando esso sia stato conseguenza di un fattore eccezionale o di un fattore sopravvenuto riferibile all'altrui sfera di signoria;

              6) la responsabilità per l'evento sia esclusa quando l'evento non derivi dallo specifico rischio illecito creato dalla condotta;

 

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          b) prevedere che il non impedire l'evento sia equiparato al cagionarlo a condizione che:

              1) sia stato violato un obbligo attuale di garanzia del bene giuridico;

              2) il titolare dell'obbligo giuridico di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici e di fatto idonei a impedire l'evento;

              3) l'obbligo di garanzia sia istituito dalla legge e, nei limiti da essa determinati, possa essere specificato da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata;

          c) prevedere che:

              1) siano esplicitati i presupposti del legittimo trasferimento degli obblighi di garanzia dal titolare originario ad altri soggetti, sulla base di un provvedimento della pubblica autorità o di atti di autonomia privata;

              2) la violazione degli obblighi giuridici di mera vigilanza sia punibile solo in quanto espressamente prevista dalla legge come reato;

          d) prevedere, per i reati commessi con il mezzo della stampa o della radio-televisione, che:

              1) l'autore risponda secondo i princìpi generali;

              2) fuori dai casi di concorso doloso nel reato, quando l'autore non sia individuato o non sia punibile, ne risponda a titolo di colpa chi, in base alla legge o alle disposizioni organizzative dell'impresa, sia tenuto al controllo della pubblicazione o della trasmissione e non abbia, per colpa, impedito la realizzazione del reato;

              3) se non siano individuati l'autore o l'editore ne risponda lo stampatore ai sensi del numero 2).